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Verso la metà del '300 il
Vergante, Lesa e la castellanza di Meina, entità territoriali distinte per
vicende storiche non del tutto chiarite, ma unite giurisdizionalmente nel
districtus Vergantis, si dotarono di propri Statuti, approvati
dall'arcivescovo di Milano.
Questa legislazione di
carattere generale era valida per tutti i villaggi del distretto, i quali
però, per il tipo di economia che li caratterizzava, erano
quotidianamente coinvolti in particolari questioni che gli statuti
generali non contemplavano. Da qui la necessità di fornirsi di quegli
strumenti giuridici in grado di dirimere le controversie che dovevano
insorgere più di frequente. Per tali motivi questi ordini finiscono per
assomigliare più a Bandi Campestri che non a disposizioni legislative vere
e proprie.
Anche Gignese, se già non ne
aveva di precedenti, si dotò di propri statuti nel 1521, approvati dal
feudatario, conte Federico Borromeo,
nel maggio del 1522.
Il testo statutario, scritto
in latino e conservato in Archivio Comunale, consta di 38 capitoli, non
organizzati secondo materia omogenea.
L'organizzazione strutturale
della comunità è fondata sulla vicinanza, o assemblea dei
vicini, i quali sono: elemento attivo della vicinanza e degli
organismi comunali (consoli, credenziari, campar! e vaccari) nel godimento
di tutti i beni della comunità; elemento passivo nel sottostare agli
obblighi ed alle prestazioni personali e reali imposte dagli Statuti e
dagli amministratori del Comune a tutti i vicini.
Il 15 gennaio 1521, nella
pubblica piazza di Gignese, i campati, al suono della tapula,
convocarono la vicinanza del paese per approvare, davanti al notaio di
Stresa Giacomo Ottolini, gli Statuti fatti e ordinati dal console
Giovanni Colla. I capifamiglia sono 43, per un equivalente di circa
250-300 abitanti. Le famiglie elencate sono: Adorna, Allegranza, Aluisi,
Ambrosini, Angelina, Armignale, Baroli, Bottini,

Gli statuti di Gignese:
risalgono al 1521 e sono conservati presso il Comune di Gignese |
Caselle, Colla, Cumini, Filippi, Maddalena, Martinetti, Prini, Rampone,
Righini, Roncano, Subinani, Toma e Zanone.
I capitoli, con qualche nota di chiarimento, sono i seguenti:
1. Della elezione dei consoli.
Eletti a turno, fra tutti i capifamiglia, restavano in carica 6 mesi: dal
1°
gennaio alla festa di s. Pietro.
2. Dei credenziali o estimatori e del loro giuramento.
I credenziari erano tre: due ordinari, eletti a turno tra i capifamiglia,
sceglievano il terzo a loro discrezione. Restavano in carica un anno, ed
avevano il compito di stimare i danni e fissare le imposte.
3. Dei campati e del loro giuramento.
I campati, eletti a turno, erano due e restavano in carica un anno.
4. Del compenso per il console.
Viene stabilito come salario un sesto di ogni ammenda e risarcimento
riscosso nei procedimenti d'accusa.
5. Del compenso per i credenziari o estimatori.
A ciascuno 4 soldi imperiali per ogni imposta applicata, e 6 denari per
ogni stima fatta.
6. Del compenso per i campar!.
Quattro lire a ciascuno, addebitate per turno ad ogni famiglia del
paese dai credenziari.
7. Della
custodia alle vacche e del
modo di farla.
La custodia in comune dei
bovini è
stabilita
per turno e per un totale
di giorni equivalente al numero delle bestie del
custode prescelto.
Il vaccaro deve essere
persona idonea e degna di fede.
Se qualche
bestia rimanesse
danneggiata sotto la sua custodia è tenuto
al
risarcimento secondo la
stima
dei
credenziari.
8.
Che il vaccaro sia tenuto,
su richiesta dei consoli, ad andare sul pascolo.
9.
Che il vaccaro sia tenuto a
battere la tapula quando va sul
pascolo.
La tapula (tipetap)
era uno strumento a percussione, usato ancora fino a non molti anni fa,
con il eri o raganella, durante la Passione, quando le campane
erano
legate. Era formato da un
asse di legno con
un battente in
ferro, e serviva ad
avvisare i
proprietari della
partenza e
dell'arrivo dei
bovini, nonché
a convocare la vicinanza.
10. Che le bestie si
intendano affidate al vaccaro solo quando si ritrovano sotto la sua
custodia in certi luoghi.
La zona, dal
ride di Aurilio in su,
dovrebbe
corrispondere ai pascoli
oltre
l'Erno (Airola
e
Scoccia).
11. Che il vaccaro non
vada nei sassi banditi.
La
zona è così delimitata: dal
guado
sul
riale Collarine
fino
al
sasso
Zumella;
dal sasso grande del
Cugno,
in
mezzo
alla Pettata, fino
al sasso Mannino,
tranne
i
sentieri;
dal
sasso
Scogie,
dov'è una delle sorgenti
dell'Airola (o
Scoccia) fino a
Carega e verso Cugno.
In altre
parole
la
zona
di confine
con
Vezzo.
12. Che il vaccaro
possa tener per sé le
bestie morte, secondo la stima dei credenziari.
13. Che il console
possa rendere giustizia agli uomini di Gignese fino alla somma di 20 soldi
imperiali.
14. Che i campari
siano tenuti a rifondere il danno, quando non abbiano consegnato il
malfattore.
15. Della pena per
coloro che non abitano a Gignese e che arrecano danni nel suo territorio.
E'
fatto
divieto ai forestieri di
passare col bestiame, o
di
farlo
pascolare, sul
territorio di Gignese; come
pure di tagliarvi
legna, asportare
legname o frutti,
raccogliere strame e
far
danni. La
multa è di
3 lire nel
caso
di
troppa
di
bestie (superiore cioè a 12
capi),
di 20 soldi se bestia
grossa, di 10 soldi
se bestia minuta.
16. Della pena per gli
abitanti di Gignese che arrecano danno.
Con alcune varianti ripete
quanto
stabilito nel capitolo
precedente.
17. Del pascolo libero
nei prati grassi e magri solo nelle epoche
stabilite.
Divieto
di pascolare nei prati
magri dal 1° maggio
fino a S. Maurizio; nei prati grassi dalla festa della Madonna di marzo
fino a S. Michele.
18. Che nessuno tagli
il fieno terzolo sui prati grassi di sua proprietà.
Il terzolo (terzól)
è il terzo
taglio del fieno, dopo il maggengo e l'agostano (arigòrda
o risìu).
19. Del non restringere o ostruire le strade pubbliche.
Le strade devono essere
sgombre e di larghezza idonea al transito di carri e buoi. La multa è di 10 soldi.
20. Del non scaricare acqua nelle strade.
La
multa è di 5 soldi.
21. Che i proprietari
di fondi lungo le strade siano tenuti alla
manutenzione di dette
strade. La
multa è di 10
soldi.
22. Del non lavare
panni e immergere paioli in certe fontane.
Le
fontane sono queste: di
Rossa (de Ruhea), di Roncario, di Pasque, del Nespolo, di
Armignale, Fontanaccia. La multa è di 5 soldi.
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// Crèe
detto anche « Ca' dal Gnoch»: la più antica casa di Gignese come si
presenta oggi.
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23. Del non
stabulare bestie dei forestieri.
Oltre i due giorni la
multa è di 20
soldi.
24. Che
nessuno osi proferire ingiurie contro alcuno durante l'assemblea.
La multa è di 5 soldi.
25. Che
nessuno osi bestemmiare Dio
e i santi.
La multa è di 10 soldi.
26.
Di coloro che lavorano nei
giorni festivi.
Le feste votive, nel 1595,
erano le seguenti: s. Defendente, s. Maio-Io, s. Eustacchio, s.
Margherita, Sette Fratelli, s. Maria Maddalena, s. Apollinare, Madonna
della Neve, s. Bernardo; la popolazione chiedeva però
la dispensa dal riposo festivo "per la grande sua povertà".
27. Del non vendemmiare prima del tempo.
Ora
più
non si vendemmia a Gignese; rimane solo la località I Vign.
La multa è di 10 soldi.
28. Del convocare
l'assemblea vicinale al tempo in cui si fissano le imposte e gli altri
oneri.
29. Che il console sia
tenuto a convocare la vicinanza ogni quindici giorni, e far sì
che i campar! dian relazione delle accuse.
30. Del non suonar le
campane.
La campana scandiva il
ritmo della giornata, chiamava a raccolta la popolazione, avvisava di un
pericolo. Chi la suonasse senza legittimo motivo era multato di 5 soldi.
31. Del non portare
paglia accesa.
Con i tetti in paglia e i
fienili in paese il pericolo di incendi era sempre incombente. La multa è di 5 soldi.
32.
Che ogni capo di casa sia
tenuto a partecipare alla vicinanza.
Ogni decisione riguardante
gli interessi del paese veniva approvata da almeno i due terzi dei
capifamiglia. In atti del '500, a sostituire gli uomini assenti, per
raggiungere tale maggioranza intervengono alla vicinanza anche le donne.
La multa è di 5
soldi.
33. Della pena per chi
taglia l'erba del Comune.
La multa è di 10 soldi.
34. Della pena per
coloro che rifiutano il pegno ai campari.
La multa è di 5 soldi.
35.
Che
nessuno possa cuocere il pane in altro forno che in quello
della comunità.
A chi non avesse un forno
proprio era fatto obbligo di cuocere il pane solo nei forni designati dal
console. La multa è
di 5 soldi.
36. Che nessuno giochi a carte o a dadi.
La multa è
salata: 20 soldi.
37. Che nessuno di Gignese ardisca macinare qualsivoglia biada, salvo
che al molino designato dal Comune di Gignese.
Si
ripete il caso del cap. 35, ma l'infrazione è più grave: 20 soldi di
multa.
38. Del ripartire i proventi delle ammende.
Un sesto
ai consoli; il rimanente diviso in metà:
una parte ai campari ordinari e l'altra parte divisa tra le famiglie.
L'approvazione da parte del Borromeo è del
maggio 1522; il ritardo è forse da mettere in relazione alle vicende della
famiglia, in quegli anni legata alle alterne fortune dei Francesi.
La convalida è subordinata ai diritti del feudatario ed alle norme degli
Statuti del Vergante. Il Borromeo motiva la sua approvazione: "anche
avendo riguardo sia alla loro fiducia nei nostri confronti, sia agli
incomodi che spesso sopportano mentre pratichiamo la caccia in quel
territorio". Territorio che doveva essere ancora ricco di selvaggina,
se il Macaneo, sul finire del '400, ricordava per le terre del Lago
Maggiore, che "tra le fiere si
vedono lupi enormi e orsi panciuti; e gran numero di cervi
irrequieti, di caprioli, di capre, di volpi, di lepri ospitano
i luoghi boscosi"

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